L’Art Bonus – misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura – è stato introdotto con il d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, e successivamente reso permanente con la legge di stabilità 2016.
L’Art bonus consente al donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale, elargita per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, di godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 270/2023, sentito il parere del Ministero della cultura, ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione dell’Art bonus anche alla fondazioni che “nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, abbiano natura sostanzialmente pubblicistica”, natura che deve risultare, caso per caso dall’accertamento della presenza di alcuni indici sintomatici, indicati nella risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, ovvero: costituzione dell’ente da parte di soggetti pubblici; maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti; finanziamento con risorse pubbliche; gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; assoggettamento ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione o al controllo analogo. Tuttavia, come rilevato dall’Agenzia dell’Entrate, “Pur in presenza dei richiamati caratteri, sintomatici della natura sostanzialmente pubblica dell’ente, è imprescindibile, altresì, l’integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura di cui all’articolo 101 decreto legislativo n. 42 del 2004” e, pertanto, ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus, è necessario che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura.